Commissario Straordinario: i chiarimenti della Regione
In riferimento ai presunti dubbi sulla legittimità dell’attuale posizione del Commissario Straordinario dell’ASL 3 di Nuoro, sollevati dal Collegio Sindacale con lettera formale alla Regione Sardegna del 28 luglio u.s., peraltro condivisa quantomeno “irritualmente” con la stampa, la Direzione Generale dell’Assessorato dell’igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ha inviato una nota che dovrebbe chiarire una volta per tutte la vicenda e fugare gli ultimi eventuali dubbi del Collegio stesso.
NUORO, 1 AGOSTO 2025 – In riferimento ai presunti dubbi sulla legittimità dell’attuale posizione del Commissario Straordinario dell’ASL 3 di Nuoro, sollevati dal Collegio Sindacale con lettera formale alla Regione Sardegna del 28 luglio u.s., peraltro condivisa quantomeno “irritualmente” con la stampa, la Direzione Generale dell’Assessorato dell’igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ha inviato una nota che dovrebbe chiarire una volta per tutte la vicenda e fugare gli ultimi eventuali dubbi del Collegio stesso.
1. Sul paventato rischio di non rinnovo dell’iscrizione del Commissario straordinario nell’elenco nazionale degli idonei alla nomina di Direttore Generale, per cui il Collegio sindacale ha equiparato la mancata conferma nell’elenco nazionale ad una cancellazione da un albo professionale, la nota della Regione precisa che “la natura di attività amministrativa e non di professione per cui è richiesta l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle associazioni professionali dell’incarico di direzione delle aziende sanitarie e l’espressa disciplina delle ipotesi di risoluzione del contratto dei Direttori Generali da parte della normativa di settore (d.lgs. 502/1992, d.P.R. 502/1995 e d.lgs. 171/2016), portano a ritenere non applicale alla fattispecie il citato articolo del codice civile”.
2. La normativa di settore, inoltre, qualifica l’iscrizione nell’elenco nazionale degli idonei quale requisito per l’accesso alle procedure selettive e presupposto del provvedimento di nomina e non quale condizione per la permanenza in carica del Direttore Generale una volta stipulato il contratto.
3. Non esistono, inoltre, disposizioni specifiche che prevedano la risoluzione del contratto in caso di mancato rinnovo dell’iscrizione nell’elenco nazionale. Una interpretazione del genere comporterebbe gravi incertezze sulla stabilità degli incarichi, in contrasto con i principi di buon andamento e continuità amministrativa.
4. In sostanza alla luce delle argomentazioni sopra esposte, si ritiene che il mancato rinnovo o la perdita dell’iscrizione nell’elenco nazionale degli idonei non determina la risoluzione automatica del contratto di Direttore Generale già in corso. Interpretazione che vale anche per la situazione relativa all’incarico di Commissario Straordinario.
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1 Agosto, 2025