Accesso Documentale
Accesso ai documenti amministrativi art. 22 e seguenti L. 241/1990
L’accesso a documenti amministrativi o documentale (il tradizionale accesso agli atti), previsto dall’art.22 della Legge n.241/1990, permette di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto richiedente abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso.
La richiesta va presentata alla Pubblica Amministrazione (PA) che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata.
Chi dall’esercizio dell’accesso veda compromesso il proprio diritto alla riservatezza (i cosiddetti controinteressati) si può opporre.
I possibili esiti della richiesta di accesso sono: differimento, accoglimento o rigetto.
L’ente decide entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi).
La richiesta di accesso può essere trasmessa all’ufficio competente a detenere i documenti richiesti – qualora conosciuto – oppure all’ufficio protocollo:
Di seguito sono pubblicati il Regolamento per la disciplina del diritto d’accesso, recepito dalla ASL 3 di Nuoro, e la modulistica per la richiesta:
Regolamento adottato in ambito ATS Sardegna recepito dalla ASL n. 3 di Nuoro
Allegato 1 – Modulo Accesso formale
Riferimenti normativi:
Ultima modifica
1 Ottobre, 2026